Superbonus, ultime novità dalla conversione del dl 39. Emendamento del Governo con nuova stretta per banche e imprese.

È stato bollinato l’emendamento del governo al Decreto Superbonus.

In questo articolo, la sintesi dell’emendamento Governativo “blindato” al DL n. 39/2024 presentato alla Commissione Finanze del Senato.

Il testo di conversione in legge del DL 39 dovrà essere approvato entro il 30/5/2024.

L’emendamento che coinvolge i bonus edilizi, è costituito da 5 articoli che si aggiungono all’articolato del DL 39.

I primi due sono di ampliamento della misura:

Articolo 1-bis (Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici)   

Articolo 1-ter (Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale).

Nasceranno, dei fondi dedicati – dall’importo alquanto ridotto 35 e 100 milioni – per sostenere gli interventi edilizi nelle aree terremotate nell’anno 2025 e da usare per interventi di riqualificazione. Si allarga l’uso della cessione del credito e dello sconto in fattura in aree (escluse dall’originario DL 39) dell’Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Ischia e provincia di Catania. La misura prevede il riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari. Per l’accesso al contributo, i soggetti interessati presentano, in via telematica, una istanza ai Commissari straordinari.

Per onlus, organizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo settore c’è invece un fondo da 100 milioni di euro, sempre per il 2025. In entrambi i casi si tratta di stanziamenti a fondo perduto, e saranno dei decreti successivi da emanarsi entro 60 giorni, a chiarire nel dettaglio come saranno distribuiti questi soldi concretamente.

Seguono poi altri due articoli che prevedono una forte restrizione della misura.

Articolo 4-bis (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia)

Articolo 4ter (Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Questi due articoli contengono le seguenti restrizioni:

  • Per le banche, gli istituti finanziari e loro gruppi, dal 2025, non sarà più possibile compensare i crediti d’imposta superbonus con debiti previdenziali. (no compensazione su debiti previdenziali)
  • Per le spese sostenute nel 2024 (esclusione quindi per quelle del 2023 per le quali nulla o quasi è cambiato) si applica il cosiddetto “spalmacrediti”, il provvedimento con il quale diventa obbligatorio l’utilizzo in detrazione fiscale dei crediti del superbonus, ma non solo, in 10 anni. Infatti, a partire dalle spese del 2024, i bonus edilizi (superbonus, sisma bonus, barriere architettoniche) avranno tutti un utilizzo temporale di 10 annualità costanti, nel caso di detrazione fiscale diretta. La ripartizione dei crediti d’imposta non seguirà più quella delle detrazioni, che continuerà in quattro quote annuali per il superbonus e in cinque quote annuali per il sismabonus (spalmacrediti). Quindi detrazione in 10 anni mentre utilizzo del credito come sempre stato.
  • Per le banche, gli istituti finanziari e loro gruppi, per le assicurazioni, che hanno acquistato crediti ad un corrispettivo inferiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di superbonus, sismabonus con codice identificativo univoco (successive a maggio 2022) sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Per non incorrere in tale circostanza, occorrerà dichiararlo mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. (norma antiusura)
  • A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione cessione del credito, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi edilizi. (blocco cessione rate residue).
  • I Comuni, nell’ambito della normale attività di controllo sugli abusi edilizi, avranno poteri su tutte le agevolazioni, non solo sul superbonus. In caso si rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi dichiarati per le agevolazioni, la segnalazione agli uffici della Guardia di finanza e dell’agenzia delle Entrate permetterà una partecipazione del 50% su quanto riscosso.

Da ultimo l’Articolo 9-bis (Disposizioni finanziarie) relativo alle coperture finanziarie.

Gli interventi miglioreranno sicuramente i conti dello Stato, spostando in avanti negli anni le problematiche affrontate, mettendo in difficoltà banche e imprese, che vedranno mortificati i propri piani d’impresa. Le banche con dure restrizioni si vedranno indotte a fermare ogni nuova operazione, e anche se “soffriranno” in termini finanziari non dovrebbero far ricadere tali costi sui propri correntisti, dati i grandi utili prodotti negli ultimi 2 anni, ma si sa anche, che le società non sono mai sazie.

Per le imprese si porranno tanti problemi e su più fronti. I contratti che prevedevano la possibilità di una monetizzazione bancaria che sarà negata. I contratti impostati su detrazioni utilizzabili in 4 anni che si diluiscono in 10 anni, e tante altre contraddizioni, che non faranno altro che aumentarne il contenzioso.

Il mercato delle cessioni si fermerà, questo sarà forse inevitabile, ma era quello che il Governo cercava.

Allegato: Troverete l’emendamento del Governo Superbonus al seguente link.

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=19&id=1417953&idoggetto=1414461

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

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