Due sentenze, emesse lo stesso giorno, segnano una doppia sconfitta per gli uffici fiscali di Siracusa e Milano. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno bocciato l’applicazione della proroga “a cascata” di 85 giorni per gli accertamenti emessi a causa della pandemia da Covid, annullando gli atti notificati oltre il termine ordinario del 31 dicembre.
Il caso di Siracusa: accertamento fiscale per il 2016
La sentenza del tribunale di primo grado di Siracusa, n. 2078/2024, riguarda un accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2016. In questo caso, il contribuente aveva presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi entro i termini, ma l’avviso di accertamento è stato notificato solo il 10 febbraio 2023, oltre la scadenza ordinaria del 31 dicembre 2022.
I giudici hanno stabilito che, secondo l’articolo 43 del DPR 600/1973, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, pena la decadenza. Per la dichiarazione relativa al 2016, il termine era fissato al 31 dicembre 2022. La sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza, applicata a causa del Covid, non può essere utilizzata per accertamenti relativi agli anni d’imposta precedenti, come il 2016. Pertanto, l’accertamento è stato dichiarato nullo.
La sentenza di Milano: proroga inapplicabile anche per le imposte comunali
Un caso simile si è verificato a Milano, dove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la decisione del tribunale di primo grado (sentenza n. 1186/15/2023). L’accertamento annullato riguardava imposte comunali per pubblicità e pubbliche affissioni relative al 2016. Anche qui, l’atto era stato notificato oltre i termini di decadenza e il Comune di Milano sosteneva che fosse applicabile la proroga di 85 giorni, introdotta causa Covid.
I giudici hanno respinto questa tesi, affermando che la proroga si applicava solo agli accertamenti relativi agli anni d’imposta i cui termini scadevano nel 2020, e non a quelli di periodi precedenti o successivi. In conclusione, la sentenza n. 2329/2024 ha confermato l’annullamento dell’accertamento, rigettando l’appello del Comune di Milano.