Aperturesotto

Diciotti: Cassazione, arbitraria violazione della libertà personale dei migranti

Il trattenimento dei migranti a bordo della nave Diciotti ha costituito una violazione arbitraria della loro libertà personale. Lo affermano le Sezioni Unite Civili della Cassazione, che hanno cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1804 del 13 marzo 2024, evidenziando il “forzato e arbitrario trattenimento sulla nave nel porto di Catania”.

“I connessi profili legati alla violazione della libertà personale dei migranti – scrivono i giudici – segnano la prospettiva nella quale occorre valutare la fattispecie in relazione alla dedotta responsabilità civilistica”. La Corte sottolinea che la libertà personale è tutelata dall’articolo 13 della Costituzione italiana, che la riconosce come diritto inviolabile e la protegge con una riserva di giurisdizione e di legge assoluta. Inoltre, la libertà personale è garantita a livello internazionale dall’articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, dall’articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (1950), dall’articolo 9 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966) e dall’articolo 6 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce il diritto “alla libertà e alla sicurezza” di ogni individuo.

I giudici si interrogano sulla legittimità del trattenimento a bordo della nave e ricordano che, secondo la CEDU, la privazione della libertà personale è ammessa solo in casi eccezionali, come l’arresto o la detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure in presenza di un procedimento di espulsione o estradizione. Tuttavia, la Cassazione esclude che il trattenimento dei migranti a bordo della Diciotti possa rientrare in tali categorie, poiché si trattava di persone non ancora identificate, potenzialmente titolari del diritto di asilo garantito dall’articolo 10, terzo comma, della Costituzione italiana.

La Corte richiama inoltre la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Khlaifia and Others v. Italy), che in un caso simile aveva già condannato l’Italia per violazione dell’articolo 5 della CEDU. La Corte di Strasburgo aveva stabilito che qualsiasi privazione della libertà deve avvenire nei modi previsti dalla legge, con una base legale chiara e prevedibile nel diritto interno, e in ossequio al principio di certezza del diritto.

Secondo la Cassazione, nel caso Diciotti, il trattenimento dei migranti è stato arbitrario e ha violato sia la riserva assoluta di legge che la riserva di giurisdizione sancite dall’articolo 13 della Costituzione italiana.

Share
Published by
Redazione