Dovrà essere il Tar della Sicilia a valutare la legittimità del decreto con il quale il Ministro dello Sviluppo economico, il 19 gennaio scorso, ha nominato i Commissari presso le Camere di Commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Così il Tar del Lazio con un’ordinanza collegiale con la quale ha deciso un ricorso proposto dai componenti del Consiglio della Camera dei Commercio del Sud-est Sicilia.
I giudici amministrativi di Roma, dopo aver dato conto della normativa in materia di competenza territoriale inderogabile, hanno ritenuto che: “la nomina oggetto di contestazione concerne i suindicati enti camerali, la cui sfera di attribuzioni è circoscritta alla Regione Sicilia; al fine di determinare la competenza, non ha rilievo che la nomina sia effettuata in applicazione di una disciplina legislativa nazionale o nell’ambito di una riforma di portata ultraregionale, come dedotto dalle parti, posto che il criterio di efficacia va commisurato agli effetti dell’atto oggetto di impugnativa e non alla natura – regionale o nazionale che sia – della normativa di riferimento o all’ampiezza geografica del distinto processo di riorganizzazione degli enti camerali”.
La conclusione è che “deve trovare applicazione l’ordinario criterio di individuazione della competenza, cioè quello dell’efficacia spaziale”; e “la competenza di questo Tribunale a decidere in ordine alla presente controversia deve essere declinata, dovendosi indicare quale giudice inderogabilmente competente a conoscere la stessa il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini e con le formalità previste” dal Codice.