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Comune di Catania: ufficio legale, esito negativo su nomina Portoghese

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L’ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione Siciliana ha espresso parere negativo sui requisiti posseduti da Federico Portoghese nella sua nomina a commissario straordinario del Comune e della Città metropolitana di Catania, dopo le dimissioni del sindaco Salvo Pogliese che era stato sospeso dal prefetto per la condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione subita nel processo su rimborsi all’Ars come vicepresidente del gruppo del Pdl. Lo riporta il sito lasicilia.it sottolineando che il parere chiesto lo scorso 26 agosto dall’assessorato regionale delle Autonomie locali è stato depositato il 5 agosto scorso. L’Avvocatura della Regione giunge a un esito negativo circa l’inclusione dei professori universitari, dei ricercatori e dei dirigenti delle università statali, tra coloro che possono ricoprire l’incarico di commissario degli enti locali dell’Isola. Portoghese ha prestato servizio all’università come dirigente di ruolo, ma l’Ateneo, secondo gli esperti legali, essendo un «Ente Autonomo», non rientra nel novero dei presupposti giuridici stabiliti per supplire alla mancanza del sindaco negli enti locali siciliani.

Il parere, di otto pagine, ha come oggetto: “incarichi di commissari straordinari di enti locali conferiti a soggetti appartenenti ai ruoli della magistratura ed a professori, ricercatori e dirigenti di Università statali”. Nel documento si sottolinea come “il commissario straordinario debba essere scelto ‘fra i funzionari direttivi dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativa, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, che hanno svolto attività ispettive o di vigilanza o di controllo amministrativo o contabile nei confronti degli enti locali o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell’amministrazione della Regione’ o ‘dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza”.

Per quanto riguarda i magistrati, nel parere si rileva che “l’organizzazione della magistratura non ha alcuna analogia con le altre categorie di lavoratori pubblici, non esistendo, peraltro, al suo interno il ruolo ‘dirigente’. L’ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione Siciliana, inoltre, “giunge a esito negativo” sulla “inclusione dei professori universitari, ricercatori e dirigenti delle università statali tra i dirigenti dello Stato dotati di ‘professionalità amministrative'”. E cita a sostegno del parere la pronuncia n. 10700 del 10 maggio del 2006 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in cui si afferma che agli atenei “non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quello di ente pubblico autonomo” e che “di conseguenza che, sia i dipendenti tecnici e amministrativi delle stesse che i docenti e ricercatori sono da considerare non più dipendenti statali, ma dipendenti dell’Ente-Università”.

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