Asseverazione Bonus Edilizi Ordinari

Come sappiamo il dl 157/2021 intervenendo sulla legge 77/2020 ha imposto un comportamento per i bonus ordinari molto simile al Superbonus.

Tra gli interventi inseriti vi è l’attestazione della congruità della spesa, che può essere rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto Rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus. Si tratta di architetti, ingegneri e geometri abilitati alla progettazione di edifici e impianti.

Come chiarito nella circolare 16/2021 l’asseverazione può essere predisposta in forma libera, purché il testo preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Altra condizione è che i lavori siano stati avviati, ancorchè non conclusi.

Per i bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato l’obbiettivo del Decreto Antifrode, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati, dato che il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori.

Secondo quanto previsto dal Decreto Antifrode, l’asseverazione deve essere fatta seguendo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis del decreto Rilancio. Quindi nelle more dell’adozione del decreto non ancora emanato, la congruità delle spese è determinata:

  • per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (gli interventi di Ecobonus):
  • secondo quanto previsto dal DM 6 agosto 2020, ossia utilizzando i prezzari regionali, oppure i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla DEI, e infine ai prezzi massimi indicati all’Allegato I dello stesso decreto;
  • per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica (le ristrutturazioni e il Bonus Facciate):
  • facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

L’asseverazione dovrà quindi accertare che, nell’esecuzione dei lavori, venga rispettato il limite massimo dei costi ammissibili per tipologia di intervento, tenuto conto dei singoli elementi che lo compongono e dell’insieme del progetto.

Allegato Fac simile asseverazione Bonus facciata (bozza)

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

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Scrivi a: info@mircoarcangeli.com

Modello asseverazione Bonus Facciata bozza

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Mirco Arcangeli