Obbligatoria dal 1° luglio 2023 l’attestazione SOA per Superbonus e gli altri bonus edilizi
Con il nuovo anno, appena iniziato, l’attestazione SOA (Servizi Organizzativi Aziendali) diventa obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516.000 euro che accedono agli incentivi fiscali, tra cui il Superbonus.
La legge n. 51/2022 (di conversione con modificazioni del dl n. 21/2022), infatti, contiene un’importante disposizione riguardante le attestazioni SOA: per beneficiare degli incentivi fiscali, non solo Superbonus ma anche tutti gli altri bonus casa per i quali sono previsti cessione del credito e sconto in fattura, le imprese che eseguono i lavori (anche in subappalto) con un importo superiore ai 516.000 euro devono essere in possesso della certificazione SOA.
L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2023 ma, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l’attestazione.
Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi, per importi maggiori di 516.000 euro.
L’obbligo non si applica:
- ai lavori già in corso di esecuzione (alla data di entrata in vigore del provvedimento, il 21 maggio 2022);
- ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge in esame (21 maggio 2022), aventi data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c.
- ai singoli contratti di subappalto se i lavori oggetto di affidamento delle singole lavorazioni sono di importo inferiore ai 516.000 euro. (si attende chiarimento n.d.r.)
Attestazione SOA
Per il rilascio della qualificazione SOA è necessaria la verifica di alcuni requisiti, quali:
- essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali o con le norme in tema di infiltrazioni mafiose;
- verificare:
- le capacità economiche (misurando i lavori eseguiti in passato),
- le attrezzature,
- il personale dipendente.
L’obbligo di attestazione SOA decorre dal 1° luglio 2023.
E’ previsto un regime transitorio: dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2023 è possibile dimostrare di avere stipulato un contratto per la qualificazione da parte di un soggetto terzo (l’attestazione SOA).
- dal 1° luglio 2023 scatterà l’obbligo per le imprese di essere in possesso di detta certificazione per poter eseguire i lavori;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese devono dimostrare di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.
Per ottenere la certificazione SOA occorre rispettare precisi requisiti economici e tecnici, ma anche essere regolari ai fini della normativa antimafia e del pagamento di tasse e contributi, oltre a non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza e non aver ricevuto sanzioni interdittive.
La certificazione SOA è l’attestazione abilitante l’impresa a partecipare a gare di appalto aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro (ai sensi dell’articolo 84 co.1 del codice appalti). Viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta.
La SOA raggruppa le varie opere in due categorie principali:
- opere di carattere generale – OG
- opere specializzate – OS
All’interno delle 13 categorie di opere di carattere generale ricadono le principali categorie (categorie OG 1 – Edifici civili e industriali, OG 11 – Impianti tecnologici, ecc.).
Affinché l’impresa esecutrice ottenga la certificazione SOA, deve possedere:
- requisiti di idoneità professionale: i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
- adeguata capacità economica e finanziaria: l’impresa deve detenere un fatturato minimo annuo, idonee dichiarazioni bancarie, fornire informazioni riguardo i propri conti annuali e il fatturato globale;
- adeguate capacità tecniche e professionali: l’operatore economico deve fornire un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, indicare i tecnici operanti nell’ambito della propria impresa e i relativi titoli di studio, descrivere le attrezzature tecniche, i materiali e le misure adottate per garantire la qualità dei lavori, misure di gestione ambientale, indicazione riguardo l’organico medio annuo.
È necessario, inoltre, l’integrità morale e fiscale: l’esecutore non deve aver commesso delitti, frodi fiscali, crimini, false dichiarazioni, sfruttamento del lavoro minorile.
La certificazione SOA vale 5 anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati.
Certo dopo un anno di patimenti per i crediti bloccati nei cassetti fiscali, arriva ora l’attestazione SOA, nella speranza che i requisiti siano ancora presenti nonostante tutto.
Il rischio corto circuito aumenta.
Il testo della legge n. 51/2022 art. 10 che introduce l’obbligo:
- Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata:
- a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.
- Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (21.5.22 n.d.r.) nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano
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