Buone nuove
In seguito all’evoluzione della normativa con in ultimo la Legge 234/2021 “legge di bilancio dello Stato 2022”, gli interventi edilizi per l’abbattimento delle barriere architettoniche hanno raggiunto un quadro definito e che possiamo riassumere nelle due modalità di agevolazione:
Intervento Ordinario
Nasce con la Legge 234/2021 e consiste in un credito d’imposta del 75% (per il solo anno 2022 …. per ora) da scomputare in 5 anni, e riguarda gli interventi autonomi, non necessariamente complementari ad altri interventi edilizi, per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Con il comma 42 dell’art. 1 della L.234/2021, infatti, viene aggiunto il nuovo «Art. 119-ter. – (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche) della legge 17 luglio 2020, n. 77 che ne definisce le caratteristiche.
Non vi sono particolari requisiti che occorrono ad eccezione del rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) che tratta:
Giustamente se si vuole intervenire sulle barriere architettoniche occorrerà rispettare gli standard ed i requisiti tecnici previsti per questo scopo dal Regolamento suddetto.
Interventi su edifici anche a destinazione non abitativa.
La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute. La spesa complessiva ammessa alla detrazione è variabile secondo l’edificio sul quale si interviene.
Praticamente gli stessi limiti di spesa del cappotto termico nel caso di superbonus.
Il bonus potrà servire per installare anche solo ascensori e montacarichi.
Il bonus spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, la detrazione vale anche per le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Si conferma la possibilità della cessione del credito e/o sconto in fattura con relativa asseverazione tecnica e visto di conformità.
Intervento in Superbonus
Interventi su edifici a prevalenza destinazione abitativa.
Gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art. 16 bis del Tuir rientrano nel superbonus 110% se effettuati congiuntamente (trainati) dagli interventi (trainanti) di:
All’interno dell’art. 16-bis del TUIR ci sono le detrazioni previste per gli interventi (tra gli altri):
Il limite di spesa ammessa è quindi di 96.000 euro, ed è totalizzante dei bonus casa, barriere architettoniche e sismabous.
Quindi, in caso di intervento in sismabonus 110% si potrà unire (nello stesso massimale di 96000 euro) anche le spese per l’abbattimento di barriere architettoniche.
Nel caso di una singola unità abitativa il massimale sarà di 96.000 euro.
Nel caso edificio composto da 3 unità abitative e 3 pertinenze con Cappotto (trainante) e abbattimento barriere architettoniche (trainato)
Nel caso edificio composto da 3 unità abitative e 3 pertinenze con Sismabonus (trainante) e abbattimento barriere architettoniche (trainato)
Da ultimo si osserva che dal 2022 il credito d’imposta sarà spendibile in 4 anni e non più 5 anni.
Non resta che organizzare l’intervento più consono alle proprie esigenze per dare dignità e valore a chi vive con problematiche motorie.
Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano
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