Il DURC di congruità è diventato obbligatorio dallo scorso 1° novembre 2021.
Significa che per ogni cantiere sia pubblico (per qualsiasi cifra) che privato, di importo superiore a 70mila euro, dovrà essere presentato DURC di congruità, per il pagamento finale della commessa. Il DURC di congruità si aggiunge a quello già in essere di regolarità contributiva.
Istituito dal D.L.76/2020 (Decreto Semplificazioni) all’articolo 8 comma 10-bis.
Il sistema di verifica sulla congruità della manodopera nasce con l’obiettivo di contrastare il lavoro svolto senza rispetto delle leggi di tutela del lavoratore in cantiere.
Il nuovo DURC di congruità deve essere richiesto per i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata dal 1° novembre 2021, da parte dell’impresa affidataria, oppure di un suo delegato, o da parte del committente.
Le attività interessate sono quelle del settore edile e affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70 mila euro.
Quindi oltre alle ultime novità ed obbligazioni in tema di bonus edilizi, dal 1° novembre si aggiungerà anche la congruità del costo della manodopera.
Per ottenere l’attestazione di congruità dalla Cassa Edile territorialmente competente occorrerà ottenere riscontro positivo alla verifica dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare, nei seguenti ambiti:
La verifica consiste in un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori rappresentati nella tabella approvata.
In particolare, la tabella prevede alcune categorie di lavori e delle connesse percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera. Nel dettaglio, per la nuova edilizia civile una percentuale minima del 14,28%, ristrutturazione di edifici una percentuale minima del 22%. (cfr. le percentuali sono definite nella tabella allegata).
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021
Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili Indici di congruità definiti con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 |
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CATEGORIE | Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera | |
1 | OG1 – Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture | 14,28% |
2 | OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi impianti | 5,36% |
3 | Ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
4 | Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti | 6,69% |
5 | OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% |
6 | OG3 – Opere stradali, ponti, etc. | 13,77% |
7 | OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo | 10,82% |
8 | OG5 – Dighe | 16,07% |
9 | OG6 – Acquedotti e fognature | 14,63% |
10 | OG6 – Gasdotti | 13,66% |
11 | OG6 – Oleodotti | 13,66% |
12 | OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
13 | OG7 – Opere marittime | 12,16% |
14 | OG8 – Opere fluviali | 13,31% |
15 | OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
16 | OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
17 | OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale | 16,47% |
In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella del citato Accordo collettivo.
Il DURC di congruità è rilasciato dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente, entro dieci giorni dalla richiesta.
Attraverso il comunicato ministeriale viene precisato che ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. L’attestazione va riferita alla congruità dell’opera complessiva.
In caso di difformità, verrà considerato un margine di tolleranza pari al 5%, in tal caso la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati alla Cassa Edile/Edilcassa.
Nel caso di ulteriore non congruità, la Cassa Edile/Edilcassa interessata espone le difformità riscontrate, che l’impresa potrà regolarizzare entro quindici giorni, attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
Se si regolarizza nel termine previsto, viene rilasciato il DURC di congruità, diversamente si procede all’iscrizione dell’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano
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