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I bonus dimenticati, ma perché rinunciare?

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La misura è relativa a “altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento)”. Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati a e b alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020.

La norma di riferimento è l’articolo 1, c. da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021, ed in particolare il comma 1054, che si applica agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, in continuità con il precedente intervento previsto dalla Legge di bilancio 2020, in ambito “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Tratteremo in questo intervento la “trasformazione” del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo (super ammortamento) in forma di credito d’imposta. L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione comprende sia le imprese che i professionisti.

Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del beneficio anche i soggetti che intraprendono l’attività a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame.

Sono agevolabili gli investimenti di beni strumentali nuovi per acquisto o in locazione finanziaria. La misura del credito d’imposta è del 10% del costo sostenuto, fino al 31/12/2021. Infatti nel 2022 scenderà al 6%, per poi cessare (almeno secondo il DDl bilancio 2022 in discussione in Parlamento).

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Quali condizioni per l’utilizzo del credito d’imposta
La legge di bilancio 2021 ha previsto che per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:
–       Al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
–        Al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC regolare).
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che è utilizzabile in compensazione anche in un’unica quota annuale.

Il credito d’imposta non è trasferibile.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.

E’ ad esempio cumulabile con il Bonus Sud 45% (Credito D’imposta Per Gli Investimenti Nel Mezzogiorno Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni).

Quindi tutti coloro che hanno effettuato investimenti con la misura “Bonus Sud” al 45% possono aggiungere questo ulteriore credito d’imposta del 10%.
Ai fini della cumulabilità, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

Per poter beneficiare di questo credito d’imposta, non occorre fare alcuna domanda. Serve solo fare il corretto inquadramento contabile, ad opera del commercialista, e compilare il modello F24 per la compensazione. Codice Tributo 6935 anno “a cui si riferisce il credito, nell’anno di spesa a decorrere dall’entrata in funzione.

Occorre fare attenzione all’esposizione in fattura, della norma di agevolazione (beni agevolabili ai sensi art. 1, commi da 1054 – 1055 L. 178/2020), ma che se non inserita in fattura elettronica, è sempre possibile aggiungere a mezzo di timbro indelebile.

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