Oggi 10 marzo dalla piattaforma crediti d’imposta, i soggetti beneficiari di sconto in fattura, si sono visti ricevere poche pratiche da autorizzare, o addirittura nessuna, pur essendo le stesse esitate positivamente dal sistema. Come mai?
Il caos e la distorsione delle informazioni, da parte dell’agenzia delle entrate, regna sovrano, nel sistema dei bonus edilizi.
Già nel mese di gennaio non si sono potute presentare istanze di cessione per aggiornamenti informatici tardivi, perdendo un mese di tempo nella cessione dei crediti. Nel mese di febbraio sono stati modificati i codici dei cessionari costringendoci a rifare le istanze per modificare i codici che davano errore. Ora che le imprese si aspettavano di ricevere i crediti a copertura dei corrispettivi del proprio lavoro, vedono solo confusione e messaggi incomprensibili.
Nella piattaforma fiscale della cessione crediti d’imposta, al menu accettazione appare un avvertimento, quantomeno bizzarro per gli addetti ai lavori, sconvolgente per i comuni fruitori del credito.
Praticamente viene scritto l’avvertimento che se accetti il credito sarà per tenertelo, dato che non potrai cederlo ulteriormente.
FALSO
In data 25 febbraio è stato pubblicato in GU con entrata in vigore 26.2 il dl n.13 che modifica l’articolo 28 citato e al proposito permette tutt’altro. (Vedi articolo aggiornato in coda).
MA CI FAI O CI SEI direbbe mestamente il cittadino italiano. Non possiamo rispondere a questa domanda, ma una cosa è certa, chi dovrebbe controllare l’apparato tecnico dello Stato non lo fa e la Sogei preposta alla gestione informatica non aggiorna le fondamentali funzioni della piattaforma alla quale è stata delegata e per questo pagata.
In una ordinaria situazione privatistica diverse persone perderebbero il posto di lavoro, dirigenti compresi, per negligenza e danno sociale, ma visto che siamo in ambito pubblico, chi pagherà?
Certamente il danno materiale e psicologico per chi si aspettava un legittimo corrispettivo del proprio lavoro, per pagare operai fornitori e Tasse dello Stato, siamo difronte all’ennesima esasperazione.
Questo modo di fare non appartiene a una grande potenza che si siede al G7, non appartiene a chi pensa di governare nell’interesse della nazione. Questo modo di fare, superficiale, incompetente, occasionale, appartiene a paesi del terzo mondo.
Purtroppo, al baratro non c’è fine, e dovremo assistere ancora una volta, ad atteggiamenti isterici e improvvisati che lasciano imprese e sistema in balia di dura incertezza.
Governare significa altro.
Significa pianificare strategie ed azioni, significa lungimiranza e aspettative future, significa programmare azioni attendendosi i risultati sperati, significa essere Guida per poter dare indirizzi a chi le azioni le deve compiere, significa operare per il bene comune e nell’interesse della nazione, significa servire il paese, dare certezze a chi investe e chi intraprende, significa garantire di non fare fesserie, significa gestire l’apparato pubblico in modo che sia allineato alle aspettative, significa comandare con la riconosciuta autorevolezza, significa lottare gli sperperi pubblici e sostituire gli incapaci, significa veramente tanto ma proprio tanto.
Chiedo, a chi mi legge, se sono io che vedo nero e non trovo molto di quanto significhi governare, oppure è proprio così, è tutto molto confuso nelle azioni quantomeno economiche.
In un contesto internazionale tanto complicato quanto rischioso, le ordinarie attività dello Stato dovrebbero essere svolte senza problemi e soprattutto, senza dare problemi, dato che rappresentano una piccola cosa rispetto ai grandi problemi che ci coinvolgono in questo momento.
Dott. Mirco Arcangeli Commercialista in Catania e Milano
Website www.mircoarcangeli.com
Scrivi a: info@mircoarcangeli.com
Di seguito l’articolo aggiornato alla legge attualmente in vigore.
Art.121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”
Comma 1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122 -bis , comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis , comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.