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RIAPERTE LE CESSIONI DEI BONUS EDILIZI

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Dalla conversione in legge del decreto semplificazioni

Ma a che prezzo?

Con la conversione del decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73) viene modificata positivamente una norma, di recente approvazione, che avrebbe dovuto riaprire il ventaglio delle opzioni di cessione dei bonus edilizi, ma che colpa di un comma “sbagliato” aveva impedito questa possibilità per i bonus “incagliati” e cioè precedenti al 1° maggio 2022.

In sede di conversione in legge del decreto semplificazioni, viene migliorata la disciplina sulla cessione dei bonus edilizi contenuta nel decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) che ammette la possibilità per le banche di cedere i crediti a favore di imprese o professionisti che intrattengono, con le stesse, rapporti di conto corrente, (soggetti diversi dai consumatori e/o utenti finali).

Con l’abrogazione del comma 3 dell’art. 57 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, i bonus edilizi sorti per la cessione o sconto in fattura, anche se  comunicati all’Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022, potranno essere ulteriormente ceduti ai correntisti.

Vengono quindi riammessi al regime facilitato anche le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima di tale data, che rischiavano di rimanere bloccati.

Ora il ventaglio delle cessioni aumenta per le banche ed operatori finanziari, lasciando in secondo piano il requisito del solo “budget disponibile” delle stesse banche, poichè anche se lo si supera, si potrà cedere il bonus ad altri enti finanziari o a propri clienti correntisti.

Evidentemente questa situazione, di incertezza normativa e di “acquisto per nuova cessione”, farà sicuramente lievitare il costo delle cessioni a danno dei primi titolari dei crediti fiscali.

Riepilogo delle cessioni possibili

A seguito della nuova modifica quindi è possibile:

– una prima cessione libera,

– due cessioni verso intermediari finanziari,

– una ultima cessione verso i correntisti titolari di partita IVA degli intermediari finanziari.

Prepariamoci quindi ad una ripresa, a settembre, con costi sicuramente lievitati.

Di seguito si riportano gli articoli che interessano la novità sulle cessioni dei crediti edilizi per gli amanti del diritto.

D.L. 17 maggio 2022, n. 50 – articolo 14, comma 1, lettera b)

b) all’articolo 121, comma 1:       1) alla lettera a), le parole  «alle  banche  in  relazione  ai crediti per i quali e’ esaurito il numero  delle  possibili  cessioni sopra indicate, e’ consentita un’ulteriore cessione esclusivamente  a favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di conto corrente, senza facolta’ di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa’ appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del  decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385, e’ sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali   privati   di   cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo   24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta’ di ulteriore cessione»;       2) alla lettera b), le parole: «alle banche,  in  relazione  ai crediti per i quali e’ esaurito il numero  delle  possibili  cessioni sopra indicate, e’ consentita un’ulteriore cessione esclusivamente  a favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di conto corrente, senza facolta’ di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa’ appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del  decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385, e’ sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali   privati   di   cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo   24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta’ di ulteriore cessione».

D.L. 17 maggio 2022, n. 50 – articolo 57 comma 3.

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

Website www.mircoarcangeli.com

Scrivi a: info@mircoarcangeli.com

 

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