Salvato anche il Fotovoltaico in edilizia libera, con almeno autocertificazione di inizio lavori, antecedente il 16/2/23.
Buone notizie sul fronte dei bonus edilizi.
Chiariti diversi dubbi interpretativi.
La Commissione Finanza della Camera ha approvato un pacchetto di emendamenti al DL 11/2023, in relazione ai bonus edilizi, in preparazione della conversione in legge prevista entro il prossimo 17 aprile.
La stessa Commissione dovrebbe deliberare il testo per il 29 marzo, in modo che possa iniziare l’iter parlamentare di conversione, da concludersi entro il 17 aprile. Positivi riscontri vengono dal nuovo testo, che recepisce molte osservazioni e proposte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, con il quale il Ministero dell’economia collabora assiduamente.
Vediamo le principali ipotesi di modifica già concordate e per le quali non dovrebbero esserci ripensamenti, anche per la sintonia tra maggioranza e opposizione.
Parliamo delle spese sostenute con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Deroghe al divieto di sconto in fattura e di cessione del credito per:
In particolare per gli interventi in edilizia libera (tipo l’impianto del fotovoltaico o la sostituzione della caldaia, ecc), il blocco delle opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo stabilito a decorrere dal 17 febbraio 2023 in base all’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 non si applicherà per:
Vengono previste alcune norme di interpretazione autentica relative all’allineamento delle detrazioni dagli attuali 4 e 6 anni a 10 anni. Sarebbe consentito ai cessionari di optare per 10 anni al posto di 4 o 6 anni, la cui comunicazione di opzione è stata inviata entro un termine stabilito.
Tale possibilità riguarderebbe:
Inoltre, il Governo starebbe studiando una ulteriore ampliamento a 10 anni, per portare in detrazione le spese riferite al superbonus e agli altri bonus edilizi anche per i proprietari di immobili che non hanno ceduto il credito.
Interpretazione autentica con effetto retroattivo per le variazioni CILAS e delibere condominiali:
Sempre valida, anche prima di ora, la compensazione dei crediti fiscali con i contributi previdenziali.
E ancora, si è stabilito che per i cantieri di valore superiore a 516mila euro – per cui vale l’obbligo di ricevere la certificazione SOA, il limite dell’importo deve essere calcolato in riferimento a tutti i contratti di appalto e subappalto, ed il perimetro temporale e oggettivo del requisito SOA non vale se i lavori si sono conclusi entro il 31.12.2022, ancorchè avviati dopo il 21.5.2022.
Inoltre
La facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità.
La possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori.
Nel contempo si sta lavorando per la remissione in bonis anche per coloro che hanno effettuato i lavori nel 2022 ma che non riescono a cedere i crediti entro il 31.3.2023.
Accolta la proposta che delimita il perimetro dell’attestazione antiriciclaggio, uno dei documenti previsti per affrancare il cessionario dalla responsabilità per colpa grave, ai soli soggetti che sono controparti nelle operazioni.
Certo sono tutte ipotesi di lavoro, anche se alcune molto concrete, e fanno ben pensare che la conversione in legge del DL 11/2023, attesa entro il 17 aprile, le possa contenere.
Sembra che gli spiragli di luce possano finalmente illuminare le tenebre che hanno avvolto questo comparto, dando ossigeno e speranza a chi ci ha creduto e investito.
Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano
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