“Non puo’ essere sottaciuta la sfida che impegna oggi e per i prossimi anni tutti gli apparati pubblici destinatari delle ingenti risorse del Pnrr alla corretta utilizzazione dei relativi fondi, all’importanza del funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione con correlative responsabilita’ finanziarie nonche’ di un effettivo controllo, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, sulle azioni od omissioni compiute dall’Autorita’ di gestione, oltre al recupero dei fondi indebitamente erogati.
In tale contesto si inscrivono le preoccupazioni piu’ volte palesate anche dai vertici della Corte sulla disposizione normativa dello ‘scudo erariale’, emanata nel contesto emergenziale da Covid-19 che ha escluso fino al 31 dicembre 2021 la responsabilita’ per condotte gravemente colpose dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, prevedendo che in caso di danni, conseguenti alla condotta attiva del soggetto agente, la responsabilita’ sia limitata ai casi di dolo e mantenendo ferma la responsabilita’ a titolo di colpa grave solo in caso di danni conseguenti a condotte omissive o ad inerzia del soggetto agente”. A lanciare l’allarme la presidente della Corte dei conti per la Regione siciliana, Anna Luisa Carra, in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario a Palermo.
“Detta disposizione e’ stata oggetto di proroga dapprima fino al 30 giugno 2023 e successivamente fino al 30 giugno 2024 – ha sottolineato – sono in corso, peraltro, iniziative legislative per un’ulteriore estensione di detta proroga fino al 31 dicembre 2024”. La norma in questione ha recato una prima importante novita’ che attiene alla specificazione del concetto di “dolo”, operata con l’inciso: “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta’ dell’evento dannoso”.
“Non puo’ essere sottaciuta la sfida che impegna oggi e per i prossimi anni tutti gli apparati pubblici destinatari delle ingenti risorse del Pnrr alla corretta utilizzazione dei relativi fondi, all’importanza del funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione con correlative responsabilita’ finanziarie nonche’ di un effettivo controllo, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, sulle azioni od omissioni compiute dall’Autorita’ di gestione, oltre al recupero dei fondi indebitamente erogati In tale contesto si inscrivono le preoccupazioni piu’ volte palesate anche dai vertici della Corte sulla disposizione normativa dello ‘scudo erariale’, emanata nel contesto emergenziale da Covid-19 che ha escluso fino al 31 dicembre 2021 la responsabilita’ per condotte gravemente colpose dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, prevedendo che in caso di danni, conseguenti alla condotta attiva del soggetto agente, la responsabilita’ sia limitata ai casi di dolo e mantenendo ferma la responsabilita’ a titolo di colpa grave solo in caso di danni conseguenti a condotte omissive o ad inerzia del soggetto agente”.
A lanciare l’allarme la presidente della Corte dei conti per la Regione siciliana, Anna Luisa Carra, in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario a Palermo. “Detta disposizione e’ stata oggetto di proroga dapprima fino al 30 giugno 2023 e successivamente fino al 30 giugno 2024 – ha sottolineato – sono in corso, peraltro, iniziative legislative per un’ulteriore estensione di detta proroga fino al 31 dicembre 2024”. La norma in questione ha recato una prima importante novita’ che attiene alla specificazione del concetto di “dolo”, operata con l’inciso: “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta’ dell’evento dannoso”.
Non si tratta di un intervento normativo circoscritto temporalmente bensi’ di una norma “di sistema”. Con il decreto legge che ha prorogato lo scudo erariale fino al mese di giugno 2024, tuttavia “il suddetto controllo concomitante – aggiunge la presidente – e’ stato escluso sui piani e programmi previsti o finanziati dal Pnrr o dal Piano per gli investimenti complementari. Le ricadute in termini di liceita’ della spesa e di correttezza nella spendita dei fondi del Pnrr saranno immediatamente percepibili nel futuro prossimo, essendo il Pnrr gia’ in fase di esecuzione, specialmente laddove emergano ipotesi di danno collegate a fattispecie di reato. Non ci sono invece sufficienti elementi, allo stato attuale, per valutare in termini di maggiore efficienza ed efficacia della spesa l’impatto della norma limitativa di responsabilita’.
Resta la preoccupazione che la limitazione della responsabilita’ recata dall’art. 21 possa in ogni caso comportare la sostanziale impunita’ per tutte quelle fattispecie (foriere anche di ingenti danni erariali) ascrivibili a condotte commissive mediocri, imperite, negligenti, sanzionabili solamente se si prova la volonta’ dell’agente di arrecare il danno, con l’effetto di porre a carico della collettivita’ i conseguenti oneri finanziari e, per converso, di demotivare i funzionari diligenti e rispettosi delle leggi, 5 frustrando le aspettative di giustizia del cittadino comune, per il quale sara’ difficile comprendere i meccanismi tecnico-giuridici che impediranno al giudice contabile di affermare la responsabilita’ a fronte di condotte produttive di ingenti danni erariali poste in essere con gravissima colpevolezza”.