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La centralita’ dell’organizzazione aziendale quale presidio di corretta amministrazione

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dopo la riforma del diritto della crisi

Un faccia a faccia tra imprenditori, professionisti  e magistrati per discutere sulla Riforma della Crisi e dell’insolvenza, entrata in vigore lo scorso luglio che ha soppiantato la vecchia Legge Fallimentare. Se n’è discusso a Catania in un incontro organizzato da CNA e Confesercenti dell’area metropolitana etnea che hanno voluto evidenziare “il ruolo fondamentale che possono svolgere proprio le associazioni di categoria nell’accompagnare l’impresa verso il superamento della crisi finanziaria, creando momenti di formazione e informazione agevolino un cambio di rotta nella cultura organizzativa dell’impresa, favorendo un virtuoso percorso di crescita sostenibile”, hanno sottolineato Floriana Franceschini, presidente CNA Catania e Felice Nania, vicepresidente Confesercenti area metropolitana di Catania, con al fianco rispettivamente il segretario CNA Andrea Milazzo e il direttore Confesercenti  Francesco  Costantino.

Una riforma che, partendo proprio dall’abolizione del termine “fallimento” a favore della “liquidazione giudiziale”, sancisce l’intento del Legislatore di voler spogliare di ogni connotazione negativa il fenomeno della crisi, mettendo al centro l’esigenza di scongiurare il default delle imprese e puntando al risanamento e alla conservazione attraverso il potenziamento degli strumenti legali di risoluzione della crisi.

L’economia siciliana appare oggi ancora molto fragile. Gli ultimi report evidenziano che pur a fronte di miglioramenti dei valori della produzione, la struttura finanziaria delle imprese, in particolare quelle di minore entità che sono anche le più diffuse,  si presenta in genere debole, poco patrimonializzata e troppo dipendente dalla finanza bancaria, molti bilanci inoltre mostrano significativi debiti verso l’erario.

È questo lo scenario grigio in cui s’innestano le novità introdotte dal nuovo Codice. Lo ha evidenziato anche il Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catania, Fabio Regolo che ha messo in guardia l’imprenditore dall’assumere comportamenti poco attenti nella gestione, rappresentando che talune condotte scorrette portanti al dissesto delle imprese, comportano conseguenze che incidono su tutto il  sistema economico  e su tutti gli attori, oltre che sulle casse statali.

“Tempestività è la parola d’ordine – ha sottolineato Ferdinando Manenti, presidente Associazione Centro Studi Progresso e Finanza – Oggi più che mai, le imprese devono dotarsi di un sistema di controllo di gestione adeguato ad intercettare le prime avvisaglie della crisi”. “L’intercettazione precoce della crisi e la sua gestione anche con il ricorso alla composizione assistita della crisi prevista dal nuovo Codice diventano di fondamentale importanza per favorire il risanamento e il superamento della stessa”, come ha spiegato Alessandro Pierosara, consulente tecnico, iscritto all’ODCEC di Catania.

“Una migliore organizzazione dell’azienda per renderla flessibile, cioè in grado di adattarsi ai mutamenti del contesto operativo, più efficace e efficiente, con un monitoraggio costante dell’equilibrio economico-finanziario, non sono più procrastinabili”, ha dichiarato Marcello Murabito, aziendalista Partner 24Ore, iscritto all’ODCEC di Catania, che ha anche sottolineato le difficoltà per le imprese meno strutturate di trovare le risorse da investire nel cambiamento organizzativo. “Così come – ha aggiunto – è plausibile che un imprenditore a rischio default  non possa accedere agli strumenti legali di risoluzione della crisi a fronte degli ingenti costi che essi comportano. Per questo la riforma della crisi, meriterebbe l’istituzione di appositi fondi di solidarietà per sostenere il risanamento”.

Sulle responsabilità degli amministratori delle imprese in caso di default è intervenuta Giuseppina Nigro, docente dipartimento Giurisprudenza UNICT, mentre  Marisa Acagnino, Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha relazionato sulla regolazione della crisi delle imprese che in base ai previsti limiti rientrano nell’ambito di applicazione di apposite procedure, già previste dalla Legge 3/2012 in materia di sovraindebitamento.

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