BARRIERE ARCHITETTONICHE – BONUS EDILIZI ANNO 2022
Buone nuove
In seguito all’evoluzione della normativa con in ultimo la Legge 234/2021 “legge di bilancio dello Stato 2022”, gli interventi edilizi per l’abbattimento delle barriere architettoniche hanno raggiunto un quadro definito e che possiamo riassumere nelle due modalità di agevolazione:
- Intervento Ordinario
- Intervento in Superbonus
Intervento Ordinario
Nasce con la Legge 234/2021 e consiste in un credito d’imposta del 75% (per il solo anno 2022 …. per ora) da scomputare in 5 anni, e riguarda gli interventi autonomi, non necessariamente complementari ad altri interventi edilizi, per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Con il comma 42 dell’art. 1 della L.234/2021, infatti, viene aggiunto il nuovo «Art. 119-ter. – (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche) della legge 17 luglio 2020, n. 77 che ne definisce le caratteristiche.
Non vi sono particolari requisiti che occorrono ad eccezione del rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) che tratta:
- I criteri generali di progettazione;
- I criteri di progettazione per l’accessibilità (porte, pavimenti, infissi, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensore, ecc. – ad esempio l’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l’uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l’accesso alla sedia a ruote).
- I criteri di progettazione per la adattabilità;
- Le specifiche funzionali e dimensionali (ad esempio altezza parapetto, lunghezza di una rampa, altezza maniglia, spazi di manovra con sedia a ruote,…);
- Le soluzioni tecniche conformi;
- Gli elaborati tecnici;
- Le verifiche.
Giustamente se si vuole intervenire sulle barriere architettoniche occorrerà rispettare gli standard ed i requisiti tecnici previsti per questo scopo dal Regolamento suddetto.
Interventi su edifici anche a destinazione non abitativa.
La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute. La spesa complessiva ammessa alla detrazione è variabile secondo l’edificio sul quale si interviene.
- edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno: 50mila euro.
- edifici composti da due a otto unità immobiliari: 40mila euromoltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
- edifici composti da più di otto unità immobiliari: 30mila a euromoltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Praticamente gli stessi limiti di spesa del cappotto termico nel caso di superbonus.
Il bonus potrà servire per installare anche solo ascensori e montacarichi.
Il bonus spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, la detrazione vale anche per le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Si conferma la possibilità della cessione del credito e/o sconto in fattura con relativa asseverazione tecnica e visto di conformità.
Intervento in Superbonus
Interventi su edifici a prevalenza destinazione abitativa.
Gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art. 16 bis del Tuir rientrano nel superbonus 110% se effettuati congiuntamente (trainati) dagli interventi (trainanti) di:
- ecobonus 110%;
- sismabonus 110%;
I limiti di spesa previsti in queste ipotesi sono coerenti con la detrazione fiscale prevista all’art. 16-bis, comma 1 del Tuir, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e che oggi vede confermata l’aliquota potenziata al 50% (anziché al 36%), con limite di spesa a 96.000 euro (anziché 48.000 euro) fino al 2024.
All’interno dell’art. 16-bis del TUIR ci sono le detrazioni previste per gli interventi (tra gli altri):
- di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere da a) a d) del d.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale.
- di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere da b) a d) del d.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il limite di spesa ammessa è quindi di 96.000 euro, ed è totalizzante dei bonus casa, barriere architettoniche e sismabous.
Quindi, in caso di intervento in sismabonus 110% si potrà unire (nello stesso massimale di 96000 euro) anche le spese per l’abbattimento di barriere architettoniche.
Nel caso di una singola unità abitativa il massimale sarà di 96.000 euro.
Nel caso edificio composto da 3 unità abitative e 3 pertinenze con Cappotto (trainante) e abbattimento barriere architettoniche (trainato)
- cappotto termico: 40.000 euro x 6 = 240.000 euro.
- barriere architettoniche: 96.000 euro x 6 = 576.000 euro.
Nel caso edificio composto da 3 unità abitative e 3 pertinenze con Sismabonus (trainante) e abbattimento barriere architettoniche (trainato)
- Sismabonus + barriere architettoniche: 96.000 euro x 6 = 576.000 euro.
Da ultimo si osserva che dal 2022 il credito d’imposta sarà spendibile in 4 anni e non più 5 anni.
Non resta che organizzare l’intervento più consono alle proprie esigenze per dare dignità e valore a chi vive con problematiche motorie.
Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano
Website www.mircoarcangeli.com
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