LA CESSIONE CREDITI NON CONOSCE FINE – NUOVA MODIFICA AI BONU EDILIZI – IL GOVERNO “DESTABILIZZA” IL SISTEMA

Con il DL approvato il 21.1 scorso (in attesa di pubblicazione) tra i vari interventi viene inserito lo STOP alle cessioni dei crediti oltre alla prima.

A partire dal 7 febbraio 2022 i crediti d’imposta potranno essere ceduti esclusivamente agli intermediari finanziari ma non sarà più possibile la cessione del credito all’azienda, che a sua volta poteva cederlo alla banca. O meglio, come vedremo, resta lo sconto in fattura ma poi il credito potrà finire solo in banca o poste.

Il Governo, incapace di controllare le frodi sui crediti d’imposta, interviene ancora con limitazioni nei passaggi che “bloccheranno ulteriormente” il sistema.

Ma ci chiediamo. Lo Stato, disponendo dei dati delle fatture elettroniche, dei dati INPS, INAIL e CASSA EDILE in tempo reale, oltre agli accessi nel sistema bancario, possibile non sia capace di effettuare i controlli incrociando dati e info?

Per colpa delle truffe pagano gli onesti. Assurdo. Come dire gli italiani sono tutti truffatori.

Siamo alle solite, si fa un passo avanti e uno indietro, ma le aziende ed il sistema economico non sono elastici che si tirano e si lasciano. Hanno necessità di certezze, di pianificazione, di organizzazione. Parole al vento che chissà se i ns governanti, abituati a parlarsi tra loro ne conoscono il significato. Venite nel mondo reale e fatevi un bel bagno di umiltà (n.d.r.).

Veniamo alle modifiche approvate.

Cessione del credito, il nuovo decreto del governo, approvato il 21 gennaio 2022 dal Consiglio dei ministri, limita le possibilità di cessione dei crediti d’imposta relativi (tra gli altri) al superbonus 110 per cento e ai bonus edilizi.

L’articolo 26 del nuovo DL modifica la cessione dei crediti d’imposta derivanti da superbonus 110% e/o dai diversi bonus casa.

Stando al testo ufficioso (ancora il DL non è stato pubblicato) viene bloccata la possibilità di cedere ulteriormente un credito dopo la prima cessione.

Inoltre un passaggio normativo sulle operazioni in corso stabilisce che a partire dal 7 febbraio, i crediti che sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di previste dall’articolo 121 e 122, comma 1, del 34/2020 potranno essere oggetto di una sola cessione, e quindi quelli che prevedono più cessioni saranno considerati nulli (norma retroattiva).

Nel dettaglio vediamo questo articolo 26.

“ART.  26 (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) 1.  Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2020, n. 77, sono apportate  le  seguenti  modificazioni: a)  all’articolo  121, comma  1: 1)  alla  lettera  a),  le  parole  «con  facoltà  di  successiva  cessione  del  credito»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «cedibile  dai  medesimi»  e  -dopo  le  parole  «gli  altri  intermediari  finanziari»  sono inserite  le  seguenti:  «, senza  facoltà  di  successiva  cessione»; 2)  alla  lettera  b) le  parole  «, con  facoltà  di  successiva  cessione»  sono  soppresse  e  dopo  le  parole «gli  altri  intermediari  finanziari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  senza  facoltà  di  successiva cessione»; b)  all’articolo  122,  comma  1,  dopo  le  parole  «altri  intermediari  finanziari»  sono  inserite  le seguenti:  «, senza  facoltà  di  successiva  cessione». 2.  I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. 3. Sono nulli: a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  a), del  presente articolo; b)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  all’articolo  122,  comma 1,  del  decreto-legge  n. 34 del 2020, come  modificato  dal  comma  1,  lettera  b),  del  presente articolo; c)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2”

Dopo questo intervento legislativo ecco come sarà modificato l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio:

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
    a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
  2. b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontaread altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

In conclusione:

  • Resta lo sconto in fattura ma il credito ricevuto in prima istanza dovrà essere ceduto esclusivamente agli enti finanziari e poi gli stessi lo potranno solo utilizzare.
  • Resta la cessione del credito che il beneficiario potrà concordare esclusivamente con gli enti finanziari e poi gli stessi lo potranno solo utilizzare.
  • Non potranno esserci passaggi di crediti diversi da questi.

Gli enti finanziari potranno quindi decidere se e quanto ammontare di credito monetizzare e a quale prezzo, non essendoci altri strumenti in campo.

Speriamo solo che banche e poste non riducano ulteriormente questa opzione di monetizzazione dei crediti poiché si assisterebbe al crollo del sistema “Rilancio” appena creato.

Facendo un calcolo approssimativo una banca come Banca Intesa con oltre 6mld di costo personale e 3mld di utili netti dovrebbe avere necessità di compensazioni per circa 4mld di euro annui.

Considerato che un superbonus 2022 si scomputa in 4 anni, questa banca potrebbe assorbire da sola 16mld per il 2022.

Poi ci sono tutte le altre banche.

Quindi? Non dovrebbe essere un problema, ma si sa che in Italia ogni complicazione crea rigidità, e non sarebbe male intervenire anche su questo versante creando condizioni per stimolare le banche ad assorbire i crediti.

E lo chiamano “SOSTEGNI TER”.

 

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

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