Lavoro autonomo occasionale come cambia dal 2022

Richiesta comunicazione preventiva all’avvio del lavoro occasionale.

Rischio di sospensione attività

 

Con il DL 146/2021, (Decreto Fisco Lavoro) convertito in L. 215/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/12/2021, si interviene tra l’altro, anche sul LAVORO OCCASIONALE AUTONOMO.

Il Decreto Fisco Lavoro, nella conversione in legge, con l’obiettivo di contrastare l’utilizzo abusivo di questa forma contrattuale, che potrebbe nascondere situazioni di subordinazione, modifica il comma 1 dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008, il Testo unico per la sicurezza sul lavoro, e prevede che, al fine “di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.

In sostanza vengono inseriti i lavoratori autonomi occasionali tra i soggetti da computare ai fini del calcolo di quel 10% di lavoratori irregolari che possono portare alla sospensione dell’attività.

In attesa di chiarimenti interpretativi ufficiali, viene stabilito che ai fini della qualificazione del lavoratore autonomo occasionale come lavoratore irregolare si dovrebbe considerare solo l’assenza delle “condizioni richieste dalla normativa”, e non anche la mancanza della comunicazione preventiva (ma meglio essere prudenti ed attendere chiarimenti).

La norma richiede che vengano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel caso di lavoro occasionale autonomo. Quindi la mancanza del vincolo di subordinazione, l’autonomia organizzativa, la mancanza di vincoli e obblighi su tempi e orari nell’esecuzione della prestazione, e l’occasionalità della stessa. Se manca un solo requisito viene a mancare il rispetto della normativa. Se la normativa non è correttamente e completamente rispettata, in caso di controllo, coloro che si trovano inquadrati come autonomi occasionali, trovati in azienda, potrebbero essere considerati irregolari, con tutte le conseguenze prima descritte in tema di sospensione dell’attività dell’impresa.

Dal punto di vista fiscale/previdenziale peraltro, abbiamo anche limiti di durata (30 giornate in un anno) e di corrispettivo 5.000,00 euro annui.

Ma cos’è il lavoro autonomo occasionale?

Il Lavoro autonomo occasionale, secondo l’art, 2222 del codice civile, è quella attività lavorativa che si concretizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Quindi senza abitualità, viene svolta una prestazione lavorativa, utilizzando il proprio lavoro e i propri mezzi, e senza subire il vincolo di subordinazione da parte del committente. La prestazione non avendo carattere di continuità, non rientra tra le attività soggette a posizione IVA.

Ora, l’uso di questo strumento così facile nell’utilizzo e giustamente semplice, non essendo sottoposto a procedure burocratiche particolari, se non la ritenuta fiscale ed eventualmente quella previdenziale,

rischia di vedere un brusco epilogo.

Nel nuovo testo normativo è inoltre previsto infatti, che “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.

In altre parole l’emendamento introduce per il committente l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato competente, così come avviene per i lavoratori intermittenti, anche per i lavoratori autonomi occasionali.

Da un punto di vista sanzionatorio si evidenzia che il non corretto inquadramento e  rispetto della procedura, possano considerare il lavoro occasionale, nella percentuale limite di lavoro irregolare, con le conseguenze connesse già descritte fino alla sospensione dell’attività, ed inoltre “in caso di violazione degli obblighi previsti, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”.

Pare che lavorare per semplificare si sia finito a complicare per non lavorare.

 

Dott. Mirco Arcangeli Commercialista in Catania e Milano

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