NOVITA’ SOTTO L’OMBRELLONE NUOVI OBBLIGHI FISCALI DAL 1° LUGLIO 2022
FATTURA ELETTRONICA
A partire dal 1° luglio 2022, obbligo della fatturazione elettronica anche per i soggetti fino ad ora esonerati.
- MINIMI – soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- FORFETARI soggetti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54-89 della Legge n. 190/2014 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- ASD E ASSOCIAZIONI – soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2, della Legge n. 398/1991 (associazioni sportive e mondo no profit) con proventi commerciali non sup. a 65.000 euro nel periodo precedente, e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.
L’obbligo in capo al soggetto determina una responsabilità solidale in termini di sanzioni in capo al committente. Se riceviamo quindi una fattura da un forfettario o minimo, in forma cartacea quando invece avrebbe dovuto emetterla in forma elettronica, anche noi siamo soggetti a sanzione.
Occorre quindi accertarsi sempre quando riceviamo documenti non elettronici che ciò sia corretto.
Diventa utile richiedere al forfetario/minimo, che continua ad emettere fatture cartacee dal 1° luglio 2022, una dichiarazione attestante il mancato superamento della soglia di 25mila euro nel periodo di imposta 2022 e così anche nell’anno 2023 con riferimento ai ricavi/compensi del 2022, ovvero inserire in fattura una ulteriore dicitura del tipo: “contribuente con ricavi/compensi inferiori a 25mila nell’anno precedente non soggetto a obbligo di emissione di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 18 del D.L. n. 36/2022”.
Dal 1° gennaio 2024 gli stessi soggetti, saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica via SdI con qualsiasi ricavo o compenso percepito.
Nuove attività 2022: al momento escluse.
Per coloro che, anche non obbligati, hanno attivato la fatturazione elettronica, nulla cambierà.
Per quelli che hanno usato il metodo cartaceo e che ora diventano obbligati alla fattura elettronica, dal 1° luglio dovranno adattarsi proseguendo con la numerazione raggiunta con la cartacea.
Con la modifica da fattura cartacea a fattura elettronica non serve infatti cambiare numerazione o suffisso e non occorrono registri sezionali. Tutto prosegue con numerazione ordinaria.
Per l’emissione della fattura elettronica, va configurato in caso di operazioni con operatori italiani il regime fiscale adottato (RF19).
Il codice natura da valorizzare per le operazioni “interne” è “N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi”.
Occorrerà inserire sempre l’indicazione del riferimento normativo al fine di documentare l’esonero dall’IVA e dalla ritenuta d’acconto.
- “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190 del 2014, così come modificato dalla Legge n. 208 del 2015 e dalla Legge n. 145 del 2018”.
- “Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni”
La tardiva emissione di una fattura non soggetta ad IVA è una violazione sanabile e comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro), che può essere ulteriormente ridotta mediante ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
ESTEROMETRO
L’esterometro (comma 3-bis, art. 1, D.Lgs. n. 127/2015) da luglio non sparisce ma si trasforma in una gestione XML (stesso formato della fatturazione elettronica).
Praticamente fino al 30.6 l’esterometro è una dichiarazione trimestrale solitamente redatta ed inviata dal commercialista, dal 1° luglio si trasforma in fattura/autofattura elettronica.
Per le operazioni attive effettuate nei confronti di clienti esteri, si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con valore convenzionale (XXXXXXX);
Per le operazioni passive: si dovrà emettere autofattura elettronica. Per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, diverse dalle importazioni (per le quali si riceve bolletta doganale), il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico (autofattura) di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio;
L’invio della fattura elettronica (attiva) dovrà essere effettuato entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
L’invio della autofattura elettronica (passiva) dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
I soggetti obbligati all’invio dell’esterometro, ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, sono gli stessi soggetti tenuti alla fatturazione elettronica, cioè i titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia.
Da luglio 2022 la trasmissione allo SdI dei dati delle operazioni estere si applicherà anche ai forfetari/minimi (prima esonerati), con ricavi o compensi sopra 25.000 euro dal momento che anche quest’ultimi hanno l’obbligo di fatturazione elettronica
In caso di mancata o errata trasmissione di dati è prevista una multa di 2 euro per ogni fattura fino a un massimo di 400 euro mensili.
La sanzione si riduce del 50% se entro 15 giorni successivi alla scadenza vengono inviati i dati non trasmessi, o quelli corretti.
Al via anche l’obbligo di fatturazione elettronica nelle compravendite di beni con San Marino.
OBBLIGO DI POS
Chiunque eserciti una attività commerciale e professionale è obbligato a disporre di pagamenti elettronici.
Il D.L. 179/2012 prevede che «i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito». L’obbligo che già esiste da diversi anni diventa concreto avendone inserita la sanzione nel caso di omissione.
L’adempimento riguarda la quasi totalità degli esercenti, dai bar ai negozi, dai tabacchini ai saloni di bellezza, così come tutte le attività professionali (commercialisti, ingegneri, avvocati, medici) e quelle artigianali (ad esempio, idraulici, elettricisti, ecc.).
L’obbligo riguarda l’avere almeno un circuito di pagamento e non tutti. Non si è obbligati ad accettare tutte le carte.
Non c’è più alcun limite o soglia minima (in precedenza era 30 euro). Il negoziante è obbligato ad accettare il pagamento con POS di qualsiasi importo, anche solo per un caffè.
Il commerciante può rifiutare il pagamento con un mezzo elettronico solo se il bancomat o la carta di credito non rientrano nel circuito bancario a cui egli aderisce. Diversamente, è obbligato ad accettare il pagamento.
In caso di rifiuto l’esercente può subire una sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento.
La multa è inflitta dal Prefetto solo dopo la segnalazione del cliente.
A fronte dei maggiori oneri per l’adeguamento delle strutture informatiche e tecniche, agli esercenti attività di impresa, arti o professioni spettano diversi crediti d’imposta.
- un credito d’imposta agli esercenti attività di impresa, arti o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finalie che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’ articolo 2 comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto;
- un ulteriore credito d’imposta agli esercenti attività di impresa, arti o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finalie che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di pagamento elettronico evoluti. Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto.
Luglio sarà un mese caldo, che speriamo di trascorrere sotto l’ombrellone, anche se i nostri legislatori non intendono abbandonarci al rilassamento, neppure in estate.
Attenti quindi a non “scottarsi”.
Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano
Website www.mircoarcangeli.com
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