PROROGA SUPERBONUS e REMISSIONE IN BONIS

Ultima chiamata per la Remissione in Bonis

Da quanto risulta, in merito alla proroga dei termini di scadenza del superbonus, attualmente fermo al 31.12.2023, nonostante le forti azioni delle lobby trasversali in seno al Parlamento, lo status manovra blindata” attivata dal Governo, ha per il momento impedito l’inserimento di un termine di proroga. Ma la necessità di dare più tempo per concludere i lavori è oltremodo opportuna, dato che durante l’ultimo anno la difficoltà nella cessione dei crediti e l’incertezza normativa ha di fatto bloccato i lavori per diversi mesi. La questione è caldeggiata da forti lobby (finanziarie, imprenditoriali, professionali), che non potranno fallire nella loro iniziativa e che probabilmente vedrà partorire, magari all’ultimo minuto, emendamenti in altre norme, tali da consentire la proroga per chi ha effettuato lavori per almeno il 60% entro l’anno, perlomeno per i condomini, verso i quali l’esposizione a rischio è maggiore. Quindi nonostante la nebbia che impedisce di vedere a distanza, la speranza nell’azione lobbistica è quella che ci da maggior ottimismo. A questo si aggiunga l’incremento di 21mld dovuti al PNRR, da destinare al sistema economico nel 2024, quale buona notizia per il ns “prudente” Ministro dell’economia e finanza.

Il 30 novembre 2023 scade l’ultimo termine per la remissione in bonis dei crediti d’imposta per i quali sono scaduti i termini. Vediamo quali casi e come fare.

I beneficiari del superbonus o altri bonus edilizi di cui all’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, che hanno sostenuto spese detraibili ammesse ai benefici, nel corso del 2022 (o per le rate residue non fruite relative a spese sostenute nel 2020 e 2021) e che, naturalmente, non intendono utilizzarli in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, avrebbero dovuto presentare la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, entro il 31.3.2023.

Volendo procedere ora, risulta ancora possibile regolarizzare la posizione, ma solo entro il 30 novembre 2023, poiché in tal caso resterà solo dal 10 dicembre del 2023 al 31 dicembre del 2023 per poter compensare tale credito (rata 2023) da parte dei cessionari, diversamente si perderà il credito d’imposta.

Vediamo ora le due possibilità per effettuare la remissione in bonis.

La prima la troviamo dichiarata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della circolare n. 33/E/2022, dove conferma la possibilità di applicare la “remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44”: in presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la comunicazione anche successivamente a tali termini applicando la remissione in bonis.

La remissione in bonis è ammessa quindi anche per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito a condizione che:

  1. sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento; 2. i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione (quindi per lo sconto in fattura quest’ultimo deve essere già stato indicato nella fattura del fornitore emessa nel 2022 mentre per la cessione del credito a un terzo, l’accordo con quest’ultimo deve essere non successivo al 31 marzo 2023 senza dover dimostrare questa circostanza con data certa.); 3. non siano già state attuate attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo; 4. sia versata la misura minima della sanzione prevista.

 

La seconda possibilità di remissione in bonis esordisce nella L.38/2023 (conversione DL 112023 “Blocca cessioni”) ma con delle limitazioni.

Solo per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue 2020 e 2021, e solo per le cessioni di crediti verso banche o assicurazioni (non poste) la comunicazione può essere inviata dopo il 31 marzo 2023, con la trasmissione in bonis entro fine novembre anche senza un accordo firmato entro questa data.

La remissione in bonis si consolida con il versamento, mediante il modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE), della sanzione minima (di cui all’art. 11 co. 1 del D.Lgs. 471/97) di 250,00 euro, non compensabile e non ravvedibile, per ogni singola “comunicazione” e l’invio della comunicazione.

Naturalmente se non si riuscirà a inviare la comunicazione delle opzioni entro il 30 novembre rimarrà solo la possibilità di detrarre i bonus fiscali generati dalle spese sostenute nel 2022 in dichiarazione partendo dalla prima rata nel modello redditi 2023 relativo al 2022 o di cedere entro il 18 marzo 2024 le quote annuali residue successive alla prima rata, utilizzabili in compensazione dal cessionario dal 2024 in avanti. Inoltre, per il superbonus competenza 2022 si potrà procedere alla detrazione in 10 anni anziché 4, ma dal 2023 e senza indicarlo nella dichiarazione per l’anno 2022.

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

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