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Rottamazione-quater delle cartelle esattoriali e definizione agevolata degli avvisi bonari ai nastri di partenza.

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Pronto il sito Agenzia Entrate-Riscossione, per favorire l’adesione sul nuovo portale.

Pronto il foglio di calcolo, predisposto da Agenzia Entrate, per la definizione degli avvisi bonari.

Le misure di fine anno hanno riproposto una ulteriore rottamazione dei ruoli e finalmente anche la definizione degli avvisi bonari, sempre dimenticati in passato.

Per quanto riguarda la rottamazione dei ruoli, avremo:

  • l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agliagenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, senza alcuna richiesta da parte del contribuente.
  • la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti dellariscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore si avvale dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, anche di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive (Rottamazione quater).  Comprende anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2017, già oggetto di precedenti rottamazioni, anche se decadute. Viene quindi estesa la possibilità di aderire alla nuova rottamazione dei ruoli anche per chi ha precedentemente aderito alle varie rottamazioni:
    1. definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.L. n. 193/2016 (rottamazione dei ruoli);
    2. definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 5, D.L. n. 148/2017 (rottamazione bis);
    3. definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter);

L’agevolazione consiste nella facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di:

interessi e sanzioni, interessi di mora nonchè il c.d. aggio.

Sono dovute:

le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
  • l’Iva riscossa all’importazione.

Le modalità per aderire sono due e alternative:

  • on-line in area riservata:si compila il form e si indica le cartelle che intendi inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi;
  • on-line inarea pubblica, si compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento. Va specificato l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione.

Dopo aver presentato la domanda in area riservata, il contribuente riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Nel caso di domanda in area pubblica, il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo che ha indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata; dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, attraverso il portale del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà possibile pagare gli importi dovuti dal calcolo della rottamazione:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023
  • o, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza:

il 31 luglio e il 30 novembre 2023 (pari al 10% delle somme complessivamente dovute).

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni (di pari importo), andranno saldate:

il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Dal 1° gennaio 2023 e fino alla data dell’effettivo annullamento, cioè al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio”, compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Per quanto riguarda la definizione agevolata degli Avvisi Bonari Legge 197/2022 (art.1, commi da 153 a 159 cd. Legge di Bilancio) avremo:

A) La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 (cd. Avvisi Bonari).

L’agevolazione consiste nella possibilità di ottenere la riduzione al 3% (rispetto al 10%) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo, a seguito di controlli automatizzati.

Il riferimento è agli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021:

a) Avvisi già notificati al 1° gennaio 2023, per i quali il termine di pagamento dell’intero importo o della prima rata (30 giorni dalla comunicazione o 90 giorni in caso di avviso telematico) nonè ancora scaduto;
b) Avvisi recapitati dopo il 1° gennaio 2023.

La definizione agevolata riguarda esclusivamente la sanzione e si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato con le sanzioni al 3% entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria o definitiva, indicando nel modello F24, il codice tributo 9001, l’anno di riferimento, e il codice atto relativo alla comunicazione.

Il beneficio non si perde in caso di lieve inadempimento: ritardo nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; mancato versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; ritardo nel versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva).

La definizione agevolata degli avvisi bonari riferiti a qualsiasi periodo d’impostaper i quali al 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso una rateazione.

La definizione riguarda le rate in scadenza a partire dal 1° gennaio 2023 e l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni al 3% della parte di imposta (non versata o versata in ritardo) ancora da pagare.

Il pagamento rateale segue le scadenze previste dall’originario piano di rateazione.

E’ possibile elevare da 8 a 20 il numero massimo di rate possibili, con riguardo ai nuovi piani di rateizzazione e a quelli in corso, anche se inferiori a 5000 euro.

L’AdE ha pubblicato un foglio di calcolo per “semplificare” la determinazione dell’importo residuo da versare. Il calcolo ridetermina le sanzioni al 3% e l’eventuale nuovo rateizzo.

In verità il foglio di calcolo richiede tante informazioni, e risulta alquanto insidioso, con forte rischio di errore.

Inoltre, l’AdE ha dichiarato  che “La correttezza delle elaborazioni effettuate dipende dall’esattezza e dalla congruità dei dati inseriti dall’utente e pertanto l’Agenzia delle Entrate declina ogni responsabilità in caso di errori commessi dall’utente nel compilare i fogli o di manomissione dei fogli stessi. Si invita l’utente a prestare particolare attenzione ai dati inseriti e ai risultati delle elaborazioni, nonché alle istruzioni, ai messaggi e alle segnalazioni presenti o visualizzati nei fogli di calcolo”.

Negli ultimi giorni, la stessa Agenzia delle Entrate, consapevole di quanto sopra esposto, ha promesso l’inserimento nel portale di apposito software in grado di ricalcolare la definizione in automatico.

Conclusioni

Per le cartelle esattoriali, la rottamazione prevede la sospensione dei termini di pagamento, in modo da permettere l’adesione.

Per gli avvisi bonari, la definizione agevolata non prevede alcuna sospensione, ed inoltre per essere valida, deve risultare regolare nei versamenti scaduti. Quindi se ci sono scadenze ravvicinate occorre riflettere se anticipare la richiesta di definizione, ovvero se pagare la rata in scadenza.

Come sempre la cosa che non manca mai al contribuente ed al proprio commercialista, è lo stress.

Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano

Website www.mircoarcangeli.com

Scrivi a: info@mircoarcangeli.com

 

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