TUTTO SUI BONUS EDILIZI PER INFISSI
Nella tematica di risparmio energetico e difesa del pianeta entra a pieno titolo l’intervento di sostituzione degli infissi. Per questa ragione lo Stato continua a favorire chi interviene in tale senso.
Nel tempo si sono susseguite diverse opzioni di intervento che causano non pochi problemi interpretativi a chi opera nel settore.
Con questo intervento si vuole dare, anche se in maniera necessariamente schematica, una chiave di lettura per agire nel modo più coerente alle proprie necessità.
Intervento in edilizia libera o necessità di Cila?
Prima di dire cosa occorre bisogna conoscere cosa si intende fare.
Ipotesi di sostituzione degli infissi senza innovazioni (con materiali, dimensioni e vetrate che non cambiano rispetto alle precedenti). In questo caso l’intervento rientra in edilizia libera. Rientra, cioè, tra gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001) e Glossario dell’edilizia libera allegato al DM 2/3/2018. Non occorre nessun titolo abilitativo o comunicazione.
Nella suddetta ipotesi non potrà essere associato eventuale Bonus Mobili
Ipotesi di sostituzione degli infissi con innovazioni – (cambiano materiali, dimensioni o vetrate). In questo caso non è manutenzione ordinaria, ma si tratta di manutenzione straordinaria. L’intervento sottostà all’obbligo di Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) a firma di un tecnico abilitato.
Nella suddetta ipotesi si potrà associare eventuale Bonus Mobili nei limiti stabiliti
Quali Bonus possono essere utilizzati per la sostituzione degli infissi?
– Ecobonus 50%
– Bonus ristrutturazioni 50%
– Superbonus 110% (intervento trainato)
Ecobonus 50%
La detrazione fiscale viene prevista all’art. 14, comma 2.1 del D.L. n. 63/2013. La detrazione del 50% si applica alle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari a condizione che:
- l’intervento si configuri come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
- il serramento interessato dall’intervento delimiti un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- siano asseverati i valori delle trasmittanze su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e ne risulti che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori di trasmittanza termica riportati in tabella 1 dell’Allegato E del DM 6/8/2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus), per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, calcolati utilizzando le norme UNI EN ISO 10077-1 con indici per le varie zone climatiche.
- siano rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
La detrazione massima ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare. Quindi, ogni unità immobiliare avrà un limite di spesa di 120.000 euro. Per il calcolo del limite di spesa, per gli interventi avviati dopo il 6 ottobre 2020, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’Allegato A al Decreto requisiti tecnici ecobonus prevede che l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile sia calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I al decreto MiSE stesso. Massimali che sono funzione della zona climatica:
- Zone climatiche A, B e C
- Serramento 550,00 €/m2
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 650,00 €/m2
- Zone climatiche D, E ed F
- Serramento 650,00 €/m2
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 750,00 €/m2
Nel caso la sostituzione degli infissi riguardi una singola unità immobiliare, non è necessaria la produzione dell’attestato di prestazione energetica (APE).
L’agevolazione termina il 31 dicembre 2024
Bonus ristrutturazioni 50%
La detrazione viene prevista dall’art. 16-bis del TUIR “bonus per le ristrutturazioni edilizie”, che consente l’accesso al bonus infissi del 50%, per le singole unità immobiliari, solo per gli interventi di:
- manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1 lettera b) del Testo Unico Edilizia);
- restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico Edilizia);
- ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico Edilizia).
Nel caso, quindi, si proceda alla sostituzione degli infissi esterni con bonus ristrutturazioni edilizie, l’intervento deve prevedere modifica di materiale o tipologia. In questo caso l’intervento, configurandosi come manutenzione straordinaria, necessita di CILA.
L’agevolazione termina il 31 dicembre 2024
Superbonus 110% come intervento trainato
La detrazione viene prevista dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) con il superbonus 110%. Il comma 2 prevede che nel caso sia realizzato un intervento trainante di:
- isolamento termico a cappotto;
- sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
sarà possibile portare in detrazione alla stessa aliquota del 110% anche le spese sostenute per l’efficientamento energetico dell’unità immobiliare e, quindi, la sostituzione degli infissi (come trainato). Con l’operazione di superbonus occorre comunque rispettare tutte le condizioni insite, tra le quali il doppio salto di classe energetica. La detrazione per la spesa degli infissi diventa del 110%.
L’agevolazione termina:
- per i condomini e gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. il 31 dicembre 2023 (poi si riduce di intensità);
- per le unifamiliari il 31 dicembre 2022 a patto che al 30 giugno 2022 sia realizzato il 30% dell’intervento.
La spesa massima ammissibile, nel rispetto del decreto requisiti, è di 54.545 euro.
Dal 2022 il credito d’imposta sarà spendibile in 4 anni.
Pratica Enea obbligatoria
Nel caso di sostituzione infissi con miglioramento energetico occorre trasmettere all’Enea la “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
Chi deve compilare la scheda:
- nel caso della singola unità immobiliare può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente va redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
Quali documenti conservare
Documenti “tecnici”
- originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti;
- schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare.
Documenti “amministrativi”:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici parlanti;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Asseverazione e Visto di conformità
Per i suddetti interventi occorre:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
- dichiarazione dei tecnici abilitati che asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio.
Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sono detraibile e ammesse di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole ai fini del calcolo del bonus.
Obbligo di visto di conformità e di asseverazione per ecobonus 50% e bonus ristrutturazioni 50% non si applica:
- alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale;
- agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate).
Le opportunità per sostituire gli infissi non mancano proprio. Non resta che saper scegliere quella giusta al momento giusto, e affacciarci su un “mondo migliore”.
- Mirco Arcangeli Comm.sta in Catania e Milano
- Website www.mircoarcangeli.com
- Scrivi a: info@mircoarcangeli.com